Nomina del Collegio Sindacale

La procedura per la nomina del Collegio Sindacale è dettagliata nell'art. 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto.

Rinviando per completezza alla sua lettura, si ricorda che:

  • almeno 25 giorni precedenti la data di prima convocazione dell’Assemblea di prima o unica convocazione che dovrà deliberare in merito, dovranno essere depositate, presso l’indirizzo indicato nell’avviso di convocazione, le liste per la nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti in cui i candidati siano contrassegnati da un numero progressivo.
  • almeno 21 giorni precedenti la data di prima o unica convocazione dell'Assemblea le liste presentate saranno messe a disposizione presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e presso Borsa Italiana S.p.A.
  • le liste dovranno essere corredate:
    1. delle informazioni relative all’identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una comunicazione (depositata entro i 21 giorni precedenti) dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
    2. di una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;
    3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonchè di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione della lista sia stata depositata una solo lista, ovvero soltanto liste presentate da Azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, la soglia previste per la presentazione delle lista è ridotta alla metà.

Un Azionista non può presentare né votare più di una lista.

Hanno diritto di presentare la lista gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale – espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo – in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni emanate da CONSOB.

Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea sarà indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.



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